CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI REDDITI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021

 

Per il periodo di imposta 2020 ed anche 2019, con sanzioni ridotte

 

Il decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha stabilito il termine di invio telematico del modello Redditi e Irap al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, mentre per i soggetti Ires, la scadenza è l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Il maggior termine di presentazione consentirà, ai ritardatari, di effettuare l’invio delle dichiarazioni ulteriormente entro il novantesimo giorno successivo a quello della scadenza originaria, ovvero entro il 28 febbraio 2022.

 

Termini di presentazione del 30 novembre 2021

Il nuovo art. 2 del D.P.R. 322/1998, come modificato dall’art. 4-bis, co. 2 del D.L. 34/2019, stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

• dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

• dai soggetti Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Va sottolineato che le predette regole trovano applicazione con riferimento ai soggetti che presentano un periodo di imposta coincidente con l’anno solare, mentre non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), che continuano a seguire, quanto a termini di presentazione delle dichiarazioni, le specifiche previsioni contenute negli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 322/1998.

 

Correzione dei redditi dichiarati per il 2020

Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2020 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerate o non dichiarati, entro la prossima scadenza del 30 novembre 2021 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2021, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo sarà ancora possibile, entro tale data, predisporre la dichiarazione per il 2020 qualora in precedenza si sia ritenuto di non presentarla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno solo applicabili le sanzioni da ravvedimento operoso per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 

Integrazione dei redditi di anni precedenti

Sempre entro il prossimo 30 novembre 2021 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2018, potrà presentare il modello Redditi PF 2019 integrativo e indicare in esso il credito vantato.

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

 

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2020, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 30 novembre 2021.

 

Sanzione ridotta e ravvedimento operoso

Per sanare la tardività è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il calcolo delle sanzioni in misura ridotta, sulla dichiarazione:

ð € 25,00 (1/10 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; se vi sono più dichiarazioni da regolarizzare tardivamente (esempio modello Redditi e Irap), si applicano distinte sanzioni (minimo 258,00 : 10 arrotondato a € 25,00 x 2 dichiarazioni), utilizzando il codice 8911.

ð € 27,80 (1/9 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, non configurandosi la fattispecie di dichiarazione infedele (circolare 42/E/2016), utilizzando il codice 8911.

In presenza di imposte dovute la sanzione ridotta si applica nelle seguenti misure:

ð ravvedimento sprint col 0,1% giornaliero (1/10 del 15% : 7,5) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018, dello 0,8% dal 01/01/2019, dello 0,05% dal 01/01/2020 e dello 0,01% dal 01/01/2021;

ð ravvedimento breve col 1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018, dello 0,8% dal 01/01/2019, dello 0,05% dal 01/01/2020 e dello 0,01% dal 01/01/2021;

ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018, dello 0,8% dal 01/01/2019, dello 0,05% dal 01/01/2020 e dello 0,01% dal 01/01/2021;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018, dello 0,8% dal 01/01/2019, dello 0,05% dal 01/01/2020 e dello 0,01% dal 01/01/2021;

ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018, dello 0,8% dal 01/01/2019, dello 0,05% dal 01/01/2020 e dello 0,01% dal 01/01/2021;

ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018, dello 0,8% dal 01/01/2019, dello 0,05% dal 01/01/2020 e dello 0,01% dal 01/01/2021.

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

 

Dichiarazione omessa per l'anno 2019

Vi è poi ancora unaltra fattispecie, per regolarizzare le omesse dichiarazioni per i redditi del 2019.

In caso di presentazione della dichiarazione (omessa) per i redditi del 2019 entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, le sanzioni previste sono ridotte:

Ÿ da euro 150 ad euro 500 se non sono dovute imposte;

Ÿ dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200

Se la dichiarazione è omessa, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione integrativa e richiesta di rimborso

Negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa con l’esclusivo fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. In tal caso occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”.

Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche solo in parte.

È possibile però avvalersi della dichiarazione integrativa, sia essa in aumento o in diminuzione, esclusivamente se è stata validamente presentata quella originaria.

 

Dichiarazione tardiva entro il 28 febbraio 2022

Scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione (30 novembre 2021), il contribuente può ancora rettificare o integrare la dichiarazione relativa al 2020, presentando una nuova dichiarazione entro il 28.02.2022, completa di tutte le sue parti.

 

Avvertenze e verifiche

Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2019 e/o 2020 non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2019, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.

 

 

15/11/2021

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.